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detrazione 19% spese sanitarie

come poter usufruire della detrazione del 19% per le spese di natura sanitaria

Abbiamo già approfondito il tema delle agevolazioni economiche in uno dei nostri precedenti post.

Oggi prendiamo in esame, nello specifico, la possibilità di usufruire della detrazione del 19% per alcune spese sanitarie e per i mezzi di ausilio.

Per comprendere meglio come usufruire della detrazione, vi proponiamo un estratto delle informazioni riportate sul sito dell’agenzia delle entrate. Potete trovare qui l’articolo completo.

QUALI SPESE SONO DETRAIBILI?

In particolare possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Altre spese sono integralmente ammesse alla detrazione (senza togliere la franchigia di 129,11 euro), tra queste rientrano:

  • Trasporto del disabile effettuato in ambulanza oppure da Onlus o altri soggetti pubblici o privati;
  • Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • Acquisto di protesi artificiali per la deambulazione;
  • Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
  • Adattamento dell’ascensore e installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità;
  • Acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap;
  • Acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
  • Mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
  • Servizi di interpretariato per sordi.

Per le spese effettuate si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza.

La detrazione del 19% può essere fruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

Tutti i prodotti Aglaya Care sono dispositivi medici certificati, assoggettabili a detrazione fiscale.

Attenzione! Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIO PRESENTARE?

Va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Nei casi di grave invalidità o menomazione è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

In particolare:

  • Per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante.
    • In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione.
    • La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata.
  • Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
  • Per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

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